L’ANPAL, con il Decreto n. 2 del 2018, ha istituito l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, in continuità con l’Incentivo Occupazione Sud 2017. La misura spetta ai datori di lavoro privati che assumono persone e che, grazie all’incentivo, possono godere di uno sgravio contributivo (esclusi i premi e i contributi dovuti all’ INAIL) per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8060 euro annui, per ogni lavoratore assunto.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che contrattualizzano disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.L.gs n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
- lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età;
- lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013).
L’ incentivo occupazione spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” e cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o nelle Regioni “in transizione” ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’ incentivo occupazione è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale (il massimale è proporzionalmente ridotto) e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’ incentivo occupazione, al contrario, non è applicabile in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Il decreto precisa che per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo occupazione può essere fruito solo quando, in aggiunta all’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:
- il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 35% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
L‘incentivo occupazione è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile e mai con altri incentivi di natura economica o contributiva.
I datori di lavoro interessati, per poter fruire del beneficio, devono inoltrare domanda preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. Una volta presentata la domanda, l’INPS effettuerà le seguenti operazioni:
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
- accerta la disponibilità residua delle risorse;
- comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
Il limite complessivo di spesa gestito dall’INPS è pari a 200 milioni di euro che graveranno sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO). Successivamente, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, tale dotazione sarà incrementata fino a concorrenza di 500 milioni di euro complessivi.
Inoltre l’ANPAL con Decreto n. 81 del 5 marzo 2018 ha pubblicato una rettifica relativa all‘Incentivo Occupazione Mezzogiorno e nello specifico il decreto è intervenuto soprattutto per chiarire ed identificare al meglio i requisiti dei lavoratori svantaggiati.
Quindi per poter rientrare nei benefici del bonus, il soggetto richiedente non deve “avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero non deve aver prestato attività lavorativa negli ultimi 6 mesi riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato con contratto di durata di almeno 6 mesi o aver svolto negli ultimi 6 mesi attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale abbia ricavato un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
L’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, all’articolo che riconosceva l’incentivo anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato è stato aggiunto che, per tale fattispecie, non è necessario il requisito di disoccupazione.
DECRETO