Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito web delle FAQ esplicative per chiarire alcuni aspetti del bando per il rilascio di incentivi dal titolo“Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”
Ricordiamo che la dotazione finanziaria del fondo è di 223 milioni di euro da stanziare in favore dell’economia sociale. Tuttavia va ricordato che pur non avendo, la misura, un termine di scadenza è opportuno presentare tempestivamente la domanda di incentivo dal momento che i fondi saranno erogati fino a loro esaurimento. Inoltre il 60% delle risorse disponibili saranno riservate alle imprese con meno di 250 dipendenti ed un fatturato al di sotto di 50 milioni di euro.
La nota chiarisce due aspetti fondamentali; quelli relativi ai soggetti ammissibili ai benefici e alle spese finanziabili.
I soggetti ammessi a possono essere: imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi e società cooperative con qualifica di Onlus. In questo caso bisogna tenere presente che alla luce delle modifiche intervenute con il recente Dlgs 112/17, che ha rivisitato il regime civilistico e fiscale delle imprese sociali è necessario l’adeguamento dello statuto alle nuove norme. Tale obbligo subisce però uno slittamento da luglio 2018 a gennaio 2019, nel frattempo le imprese sociali potranno accedere alla misura ma si vedranno revocare le agevolazioni in caso di mancato adeguamento.
Tra le condizioni essenziali per richiedere l’agevolazione vi è l’iscrizione nel Registro delle imprese e la costituzione dell’organizzazione in forma societaria. Per tale ragione, quindi, restano escluse, le organizzazioni costituite in forma di associazione o fondazione benché perseguenti finalità solidaristiche.
Le spese ammissibili
Nelle FAQ viene inoltre precisato che le spese ammissibili, sono quelle strettamente necessarie alle finalità del programma di investimento e per l’acquisto di beni, materiali o immateriali, e servizi come elencati nell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015.
L’ammissibilità delle spese è condizionata alle modalità di acquisto dei servizi e dei beni. Infatti non sono agevolabili i beni acquistati tramite contratti di leasing, nonché, beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente. Questo per evitare che l’accesso ai fondi possa prestarsi a comportamenti non in linea con le finalità della norma. Restano fuori dal campo applicativo anche i macchinari usati ed i beni di importo unitario inferiore a 500 euro.
Sono altresì escluse le spese notarili, di imposte e tasse, così come l’Iva e gli eventuali oneri previdenziali ed assistenziali.
L’esclusione dell’Iva non comporta tuttavia un onere maggiore in capo all’impresa, data la sua detraibilità. Soltanto se non recuperabile in tal modo, allora l’imposta è riconosciuta come spesa ammessa.
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