Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,denominato “Cura Italia” e’ finalizzato ad andare in aiuto ai contribuenti italiani e contiene tutta una serie di misure per sospendere, rinviare, spostare, versamenti e adempimenti tributari, i più importanti dei quali vengono di seguito elencati.
Slittamento dei termini di versamento e di taluni adempimenti. Miniproroga generalizzata per tutti i contribuenti dei versamenti scaduti il 16.3.2020
L’art. 60 del DL 18/2020 dispone la proroga dal 16 marzo al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi Inail, Si tratta di una mini proroga generalizzata che interessa tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare entro il 16 marzo 2020 versamenti a qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:
–IVA mese di febbraio 2020 e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
–ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
–tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
–contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate in febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi Inail alle piccole attivita’.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL;
IVA
Questa sospensione appare inoltre di una portata molto limitata in quanto il prossimo appuntamento per i versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL è al 16 aprile 2020, cioè in data successiva al termine della sospensione. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il primo giungo 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti.
Per tutti i contribuenti, sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.
Così, ad esempio, è differita al prossimo 30 giugno la presentazione:
– del mod. IVA 2020 in scadenza il 30 aprile 2020;
– dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25 marzo, il 27 aprile ed il 25 maggio;
– della comunicazione dati della liquidazione IVA – LIPE -del primo trimestre 2020 in scadenza il prossimo 1 giugno;
– del c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30 aprile 2020.
Riassumendo le varie sospensioni possiamo riepilogarle in questo modo:
1) Per tutti i contribuenti: l’Iva, le RA, i contributi Inps/Inail e la tassa CCGG scaduti il 16 marzo possono essere pagate entro il successivo 20 marzo; gli altri adempimenti tributari del periodo 8 marzo – 31 maggio vanno eseguiti entro il 30.6.2020.
2) per i contribuenti minori con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 2 milioni i versamenti del periodo 8 marzo – 31 marzo slittano all’1 giugno, salvo le ritenute sul lavoro autonomo.
Sospensione dei versamenti delle RA – Ritenute di lavoro autonomo – per i lavoratori autonomi/agenti senza dipendenti:
I contribuenti, lavoratori autonomi o agenti, pero’ solo se aventi ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400.000, limitatamente ai ricavi ed ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, all’ulteriore condizione che nel mese precedente – quindi a febbraio 2020 – non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che volessero avvalersi di questa disposizione devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e devono poi provvedere a versare in proprio l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate o in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza sanzioni e interessi.
Estensione della sospensione dei termini ad altri particolari settori di attivita’ (turistico alberghiero, ristorazione, trasporti, ecc.)
L’art. 8 del DL n. 9/2020 ha disposto a favore di questi settori maggiormente colpiti dai recenti eventi, la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2.3.2020 – 30.4.2020:
– relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR 600/73;
relativi ai versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
Col Decreto Cura Italia, oltre che al settore turistico-alberghiero, la sospensione dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi prevista dall’art. 8 del DL 9/2020 e’ stata estesa ad ulteriori settori, quali trasporti, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, sport, arte e cultura, organizzazioni no profit, nonché alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle organizzazioni di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale, senza limiti territoriali o dimensionali.
La sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.
I versamenti sospesi scadenti nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per tutti questi soggetti è disposta inoltre la sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019, scaduti il 16 marzo scorso.
Altre sospensioni.
E’ previsto inoltre il differimento al 1 giugno dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonché del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020.
Viene disposta, inoltre, la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 delle somme derivanti da:
-cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
-avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30 DL 78/2010.
La sospensione opera anche per:
gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1 c. 792 della Finanziaria 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.