Chi ha un mutuo sulla prima casa e si trova in difficoltà potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo anche se è un lavoratore autonomo.
Si possono sospendere le rate del mutuo per 18 mesi grazie al decreto Cura Italia, varato il 16 marzo 2020, che ha allargato la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, riservato fino ad oggi a chi ha subito una sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario; ora il nuovo decreto ha ammesso questa possibilità anche per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, che così possono lenire le sofferenze economiche conseguenti alla pandemia.
I requisiti per accedere ai benedici previsti dal Fondo:
La novità del Cura Italia è nell’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Ovviamente, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19.
La stima del governo prevede che lo stop alle rate possa riguardare la metà dei lavoratori autonomi e circa 230 mila Partite Iva. La sospensione del mutuo può durare al massimo per 18 mesi e riguardare il esclusivamente il finanziamento erogato per l’acquisto della prima casa (in forma di mutuo ipotecario). Il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito familiare.
Rientrano nei seguenti casi:
1) Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; chi ha subito flessioni significative degli introiti derivanti da lavoro parasubordinato, attività di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche le persone che sono stati sospese dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione di cui ci si assume la piena responsabilità, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. L misura si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutta la seguente documentazione:
-Documento di Identità.
-Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) (in questa fase di emergenza la richiesta di ISEE è sospesa)
La domanda deve essere fatta con apposito modulo e presentata alla banca. Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti. La moratoria sui prestiti ed i mutui è immediatamente attivabile, e per farlo basta una semplice Pec (posta elettronica certificata) che si invia alla banca.
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, questa viene inviata per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Si devono quindi calcolare non meno di 25 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda prima di avere una risposta affermativa o negativa. La domanda sarà rifiutata se il richiedente usufruisce di altre misure per la sospensione del mutuo, di agevolazioni pubbliche, o risulta aver stipulato un’assicurazione a copertura del rischio.
In allegato:
Modello per presentare la domanda:
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Elenco delle banche aderenti all’iniziativa:
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Scheda informativa CONSAP sul FONDO DI GARANZIA:
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