“Il decreto liquidita’ rischia di essere una nuova occasione persa”. Cosi’ il vicepresidente dell’Ance con delega al Centro studi Rudy Girardi nel corso dell’audizione alla Camera presso le commissioni riunite Finanze e Attivita’ produttive che discutono la conversione in legge del Dl imprese. “Il secondo provvedimento a carattere economico dall’inizio dell’emergenza, dopo il ‘Cura Italia’ – spiega Girardi – non contiene nessuna delle misure prioritarie capaci di sostenere realmente le imprese e l’occupazione in questo momento. Certamente, alcune delle misure contenute nel decreto sono state invocate, anche dall’Ance, in passato e avrebbero potuto, in tempi ordinari, essere di grande utilita’”. “Ma – aggiunge – com’e’ possibile pensare, oggi, di aiutare le imprese solo attraverso un ulteriore indebitamento? Perche’ e’ questo che fa il decreto liquidita’! E perche’ le imprese dovrebbero indebitarsi quando ci sono ancora 6 miliardi di crediti arretrati che devono ricevere dallo Stato o aspettano ancora di sapere se verranno riconosciuti i maggiori costi dovuti alla pandemia da Covid-19?”. I costruttori esprimono in particolare una “valutazione negativa” sulle norme che regolano la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, il cui meccanismo di verifica della perdita di liquidita’ dell’impresa non viene ritenuto idoneo a rappresentare la perdita subita dalle imprese edili, le quali, spiega il rappresentante dell’Ance, “presentano una struttura patrimoniale, una dinamica finanziaria e soprattutto una redditivita’ del tutto peculiari, non facilmente raffrontabili con i piu’ diffusi indici e flussi finanziari e/o reddituali costanti”. Per evitare una “iniqua restrizione della platea dei contribuenti beneficiari” i costruttori chiedono pertanto un indicatore specifico per l’impresa di costruzione. L’indicatore, propone l’Ance, dovrebbe prendere a riferimento il fatturato registrato nel periodo 2020 di blocco totale o parziale delle attivita’, stimato mese per mese, e confrontarlo con un valore corrispondente al fatturato medio mensile registrato nel 2019. “Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 33%, o al 50%, a seconda che i ricavi dell’impresa siano entro o oltre i 50 milioni di euro, sara’ riconosciuta all’impresa la sospensione dei versamenti”.