“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ‘emergenza Covid-19’ per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”. Lo si legge nella bozza del dl Aprile.