In 14 punti, il comunicato diffuso da Palazzo Chigi nella notte sul Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio illustra gli interventi principali del decreto legge ‘RILANCIO’, che introduce “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. “Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarieta’, l’organicita’, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale”, spiega la Presidenza del Consiglio.
TUTELA DEI LAVORATORI E CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennita’ di sostegno al reddito: ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennita’ di pari importo anche per il mese di aprile 2020; ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), e’ riconosciuta una indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, e’ riconosciuta un’indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gia’ beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennita’ pari a 600 euro viene erogata un’indennita’ di pari importo anche per il mese di aprile 2020; ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali gia’ beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennita’ pari a 600 euro viene erogata un’indennita’ di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni; ai lavoratori del settore agricolo gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, e’ erogata per il mese di aprile 2020 un’indennita’ di importo pari a 500 euro; e’ riconosciuta un’indennita’ per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione; ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti e’ erogata una indennita’ di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. Tutte le indennita’ descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. E’ stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennita’ con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilita’ di richiedere l’indennita’ per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori. Oltre a quelle gia’ descritte, sono previste altre misure: si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennita’ di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessita’ economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilita’ e incompatibilita’. Il Rem sara’ erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020; per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennita’ pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla societa’ Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennita’ non concorre alla formazione del reddito e non e’ riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti gia’ beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennita’ ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennita’ pari a 600 euro e’ erogata, senza necessita’ di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilita’, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane; si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali; si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E’ riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed e’ neutralizzato ai fini delle successive richieste; l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia’ in cassa integrazione straordinaria, nonche’ del trattamento di integrazione salariale in deroga; lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessita’ di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilita’ di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020; misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico; si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso; si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’; si riconosce un’indennita’, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o piu’ contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennita’ non e’ cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidita’ e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico; l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di eta’ non superiore ai 12 anni (per il quale e’ riconosciuta una indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa; l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilita’, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo e’ aumentato a 2.000 euro; fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita’ di lavoro agile puo’ essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato; nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili; al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilita’ per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche’ di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020; misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale; si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attivita’ di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidita’ di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidita’” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23); al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalita’, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.