L’emergenza epidemiologica, causa dell’interruzione della didattica in presenza e dell’attuazione della didattica a distanza con modalità sincrona e asincrona, ha garantito la possibilità di sostenere l’esame di Stato a tutti gli studenti frequentanti la classe terminale dei percorsi di istruzione secondaria II grado.
Per l’ammissione alla Maturità 2020, quindi, vengono derogati alcuni criteri di ammissione validi fino allo scorso anno scolastico.
Per il corrente anno scolastico, infatti, non si terrà conto, in ogni caso, del monte ore di presenza, dei debiti formativi e delle sanzioni disciplinari.
Vediamo nello specifico quali sono i requisiti per l’ammissione 2020
Requisiti di ammissione dei candidati interni
Nell’ Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 vengono individuati, nell’art.3, gli studenti che possono sostenere l’esame come candidati interni, in sintonia con quanto stabilito nel D.L. n.22/2020, dove, nell’art.1 comma 6, si stabilisce quanto segue:
“In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”
In base alla citata normativa, quindi, , per l’ammissione all’esame di Stato 2019/20 non sono richiesti i seguenti requisiti, indicati nel Decreto
Legislativo n. 62/201, e validi fino allo scorso anno:
• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
• lo svolgimento delle prove Invalsi
• lo svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, definita oggi con la sigla PCTO che indica i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
• la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente
• la sufficienza (6/10) nel comportamento.
Tutti gli studenti, quindi, saranno ammessi agli esami, come indicato nell’art.3 dell’ordinanza.
Ammessi a sostenere l’esame i seguenti candidati
Sono, quindi, ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le seguenti categorie di studenti:
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti indicati nell’art.13 comma 2 del Decreto Legislativo n.62/2017, come indicato precedentemente nel dettaglio.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato
b) gli studenti che intendono avvalersi dell’abbreviazione per merito e fanno domanda per sostenere anticipatamente l’esame di Stato, in quanto sono in possesso dei requisiti indicati nell’art.13, comma 4 del succitato Decreto Legislativo n.62/2017.
Per usufruire di questa possibilità, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
• aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento
• devono aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
• devono aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Scrutini candidati interni
La valutazione degli studenti è effettuata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
L’esito della votazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”, dicitura che per il corrente anno scolastico sarà comune a tutti gli studenti.
Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito devono essere riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
Unico caso di bocciatura
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Casi particolari: studenti in ospedale o impossibilitati a lasciare il domicilio per problemi di salute a lungo termine
Per gli studenti che hanno frequentato, per periodi di tempo rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, l’Ordinanza prevede le seguenti due possibilità:
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il
competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Sedi d’esame per i candidati interni
L’esame di Stato si svolgerà in presenza, a meno che non ci siano condizioni epidemiologiche tali da doverlo prevedere in videoconferenza, o nella scuola non sono garantite le condizioni di sicurezza stabilite dal Protocollo, o uno dei commissari, il Presidente o uno degli studenti sia sottoposto ad un regime sanitario che comporti l’isolamento.
In sintonia con quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62/2017, come sottolineato nell’art.5 della OM, sono sedi d’esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
In ogni caso, per alcune categorie di studenti, come chiarisce l’art.7, il Dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica in videoconferenza.
Si tratta di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame.
La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
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