TITOLO BANDO
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“Voucher 3I” per le start-up innovative
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BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI |
le start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n°221, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione
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FINALITÀ
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Il presente provvedimento stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri applicativi per la concessione della misura agevolativa denominata “Voucher 3I – Investire in Innovazione” a favore delle start-up innovative per l’acquisizione di servizi di consulenza, esclusivamente erogati dai fornitori dei servizi, necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i propri processi di innovazione tramite un brevetto per invenzione industriale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019 citato in premessa e al quale si rinvia per quanto non riportato nel presente decreto.
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SERVIZI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER
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1. Tramite il voucher è possibile acquisire i servizi di consulenza appartenenti alle tre tipologie stabilite con l’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019. 2. Ciascuna start-up innovativa può richiedere disgiuntamente la concessione del voucher per ciascuna delle tre tipologie di servizi, con l’unica condizione che, per la richiesta del voucher che finanzia le spese di deposito all’estero della domanda di brevetto, il soggetto richiedente deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale di cui rivendica la priorità ai sensi dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale. 3. La domanda di voucher deve essere pertanto presentata prima dell’erogazione del servizio di consulenza richiesto. Non sono ammessi pagamenti, tramite voucher, di servizi di consulenza erogati prima della concessione dello stesso voucher. 4. Ciascuna start-up innovativa può richiedere, nell’arco di 12 mesi calcolati a partire dalla prima richiesta, la concessione di voucher per ciascuna tipologia di servizio per un numero massimo di tre invenzioni e/o domande di brevetto, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019. 5. Non sono ammissibili i servizi erogati da amministratori, soci e dipendenti del soggetto richiedente o dai loro prossimi congiunti o da fornitori non inclusi negli appositi elenchi predisposti dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.
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ENTITA’ DEL VOUCHER
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1. L’importo del voucher è concesso a valere sulle risorse disponibili nell’apposito capitolo del bilancio indicato in premessa, nelle misure stabilite dall’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019, che vengono qui integralmente riportate, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis»: a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA; b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA; c. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA. 2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.
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CRITERI E CONDIZIONI
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3. Per la fornitura dei servizi i soggetti inseriti negli elenchi dei consulenti in proprietà industriale si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi in aggiunta a quelli coperti dal voucher , nella misura fissata all’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 Novembre 2019 e qui di seguito richiamati: a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA; b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA; c. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA. 4. Il pagamento del voucher da parte del Soggetto gestore avviene in favore del singolo consulente o avvocato. Il pagamento può essere effettuato, su esplicita richiesta del fornitore dei servizi, in favore dello Studio professionale di appartenenza purché l’appartenenza ad uno Studio sia registrata negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6. 5. Il pagamento del voucher avverrà entro 60 giorni dalle presentazione della fattura, emessa esclusivamente nei confronti del Soggetto Gestore. 6. Con successivo decreto direttoriale, come previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, verranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di accesso alla misura, le modalità di presentazione delle domande e di affidamento degli incarichi ai fornitori dei servizi da parte dei soggetti beneficiari del Voucher, la documentazione necessaria all’accesso e alla fruizione del voucher, i rapporti tra i fornitori dei servizi e il Soggetto gestore.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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1. La misura agevolativa è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande per richiedere il voucher devono essere compilate dalle start-up innovative esclusivamente tramite apposita procedura informatica realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i format che saranno resi noti nell’apposita sezione del sito web www.invitalia.it; 3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore. 4. Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare, nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico, secondo gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web dal soggetto gestore. 5. La domanda on line di richiesta del voucher è articolata nei seguenti campi: a. presa visione privacy; b. sezione anagrafica; c. descrizione dei servizi di consulenza; d. indicazione del fornitore prescelto. 6. Alla documentazione devono essere altresì allegate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, i cui format sono scaricabili in automatico al momento della presentazione della domanda, relativi a: requisito di start-up innovativa; aiuti in regime de minimis; regolarità contributiva; assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese; carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 7. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della medesima domanda. 8. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. 9. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto è reperibile nel portale del soggetto gestore, nella sezione dedicata all’incentivo.
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MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL VOUCHER
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1. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore informa il fornitore dei servizi indicato e procede con la verifica dei requisiti del soggetto richiedente e del medesimo fornitore. 2. La selezione delle domande è svolta in ordine cronologico e prevede il controllo della documentazione che attesti: a. il possesso dei requisiti formali di accesso in capo alla start up innovativa; b. la presenza del fornitore indicato tra i nominativi accreditati negli elenchi; c. l’assenza di precedenti voucher concessi per il finanziamento del medesimo servizio per la medesima invenzione e/o domanda di brevetto. 3. Il soggetto gestore, in caso di esito negativo, procede con il diniego dell’istanza dandone comunicazione al soggetto richiedente e al fornitore dei servizi e, in caso di esito positivo, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. 4. L’iter di valutazione sarà espletato nel rispetto del termine di 30 giorni ai sensi dell’art.4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
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SCADENZA
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a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili |
INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
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1. Il presente decreto verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it, e del soggetto gestore, www.invitalia.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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LINK
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DECRETO: https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.pdf
AVVISO PUBBLICO: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041069-pubblicato-il-bando-voucher-3i-per-le-start-up-innovative |