1. La misura agevolativa è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande per richiedere il voucher devono essere compilate dalle start-up innovative esclusivamente tramite apposita procedura informatica realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i format che saranno resi noti nell’apposita sezione del sito web www.invitalia.it;
3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore.
4. Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare, nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico, secondo gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web dal soggetto gestore.
5. La domanda on line di richiesta del voucher è articolata nei seguenti campi:
a. presa visione privacy;
b. sezione anagrafica;
c. descrizione dei servizi di consulenza;
d. indicazione del fornitore prescelto.
6. Alla documentazione devono essere altresì allegate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, i cui format sono scaricabili in automatico al momento della presentazione della domanda, relativi a: requisito di start-up innovativa; aiuti in regime de minimis; regolarità contributiva; assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese; carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
7. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della medesima domanda.
8. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
9. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto è reperibile nel portale del soggetto gestore, nella sezione dedicata all’incentivo.
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