Possono presentare la domanda del bonus una tantum le imprese bufaline che hanno i seguenti requisiti:
A. essere attive alla data del 31 Dicembre 2019 (in caso di subentro possono risultare attive anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda attiva alla data del 31/12/2019);
B. essere titolare di partita IVA;
C. essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
D. essere iscritte all’INPS in qualità di rappresentante legale, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), sia in forma singola che associata, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura;
E. essere in possesso di un regolare fascicolo aziendale tenuto presso un CAA ed avere i codici ATECO pertinenti ovvero 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo e 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne;
F. avere almeno un’unità produttiva/operativa (stalla con allevamento bufali) nel territorio della Regione Campania;
G. non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;
H. non essere stato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo, condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del richiedente;
I. essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
J. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari, Forestali per le eventuali verifiche e valutazioni.
Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.
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