Il Decreto prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.
Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.
Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.
Sul punto, il Decreto precisa che:
1) per “cessazione dell’attività”, va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
2) per “riduzione o sospensione dell’attività”, va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:
1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
4) alternativamente:
· di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
· in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
· di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
· di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.
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