Bonus affitto 2020, al via il credito d’imposta sulle locazioni: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni con la circolare n. 14/E del 6 giugno. Possibile la cessione al proprietario in cambio di uno sconto sul canone dovuto.
Al via il bonus affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020: dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per il credito d’imposta del 60% sulle locazioni.
La circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 fornisce gli attesi chiarimenti sul credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio, contestualmente al codice tributo per l’utilizzo in compensazione con il modello F24.
Il bonus del 60% sul canone d’affitto si estende a tutte le locazioni commerciali, ma è incompatibile con il bonus per i locali C\1 introdotto per il solo mese di marzo.
Tra i chiarimenti forniti, la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di cessione del credito d’imposta anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto.
Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.
Il decreto Rilancio fissa a 5 milioni di euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto e, inoltre, introduce il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Rispetto alla prima versione, il credito d’imposta introdotto dal Decreto Cura Italia si estende ad una platea più ampia di titolari di partita IVA. Un bonus del 30% sarà invece previsto in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Scendiamo nel dettaglio analizzando punto per punto come funziona il bonus del 60% sugli affitti e le istruzioni sul nuovo credito d’imposta fornite dall’Agenzia delle Entrate
Bonus affitto 2020: come funziona e a chi spetta il credito d’imposta
Il testo del decreto rilancio ha introdotto il nuovo bonus affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 6 giugno 2020, accanto alla risoluzione con il codice tributo rende finalmente operativa l’agevolazione.
Nello specifico, per i soggetti soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto Rilancio ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:
- attività industriale,
- commerciale,
- artigianale,
- agricola,
- attività di interesse turistico
- esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Vengono fissati due paletti per poter accedere al bonus affitti:
- un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
- una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro.
Inoltre, viene fissato al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Bonus affitto, a chi spetta il credito d’imposta del 60% sulle locazioni. Inclusi anche i forfettari
La circolare n. 14 consente di avere un quadro più puntuale dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni beneficiari del bonus affitto.
L’ambito soggettivo comprende, in particolare:
- gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Nell’elenco degli aventi diritto sono compresi anche:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale). L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Non è prevista alcuna distinzione di attività, e quindi possono beneficiare del bonus affitti del 60% anche:
- i soggetti in regime forfettario;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.
Bonus affitto, per quali contratti di locazione spetta il credito d’imposta del 60% o 30%
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per
cento) in relazione ai canoni:
- di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Nella nozione di leasing ai fini del bonus affitti non rientrano i contratti finanziari (traslativo);
- di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (bonus del 30%), comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Per entrambe le ipotesi gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico.
Come chiarito nella circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate, per gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta anche per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili.
Il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione, a patto che il contribuente non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito all’esercizio dell’attività.
Bonus affitto 2020, cessione del credito anche al proprietario del locale: sconto sul canone mensile
Una delle novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate è rappresentata dalla possibilità di cessione del credito d’ imposta.
Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione ovvero in compensazione.
La quota di credito non utilizzata nell’anno potrà essere fruita in quelli successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso. Il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso
Per le regole specifiche sulla cessione del credito bisognerà però attendere: è atteso un nuovo provvedimento con le disposizioni attuative.
Bonus affitto 2020, credito d’imposta del 60% in compensazione per pagare le imposte. Codice tributo 6920 in F24
Come sopra anticipato, il bonus affitto può essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute.
Per i locali C\1, il credito d’imposta sugli affitti dovrà essere utilizzato tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo:
- “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Codice tributo ed istruzioni per il bonus affitto del decreto Rilancio sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.
Il codice tributo per l’uso in compensazione del credito d’imposta è:
- “6920”, denominato: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo si trova nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.
Bonus del 60% solo per chi paga l’affitto: la posizione dell’Agenzia delle Entrate
Già con la circolare n.8 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta del 60% spetta soltanto in seguito al pagamento del canone d’affitto.
Anche se la norma non prevede nessun vincolo preciso, nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che:
La circolare n. 14 del 6 giugno 2020 conferma tale posizione. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito.
Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Ad esempio, se il canone d’affitto di aprile è pagato a maggio, il credito d’imposta del 60% è fruibile successivamente al pagamento.
Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.
per info clicca qui