Legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.
“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) e alla legge regionale 21 aprile 2020, n.7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre, 2015, n.11)”.
La seguente legge:
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25)
La legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) è così modificata:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
“Divieto di utilizzo di prodotti in plastica sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della
Campania”;
b) l’articolo 1 è così modificato:
1) alla rubrica le parole “materiale monouso non biodegradabile e compostabile” sono sostituite dalla seguente: “plastica”;
2) al comma 1 le parole “materiale non compostabile” sono sostituite dalla seguente: “plastica”;
3) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 1 dell’articolo 7, primo periodo, dopo le parole “Regione Campania” sono aggiunte le seguenti: “ed ha vigenza fino alla adozione della disciplina statale di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.
n. 133 del 25 Giugno 2020
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)
1. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata:
a) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3
(Divieto di utilizzo della plastica)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell’Unione europea e del suo recepimento nell’ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l’espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l’utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica.”;
b) al comma 1 dell’articolo 44, dopo le parole “per tutti i periodi dell’anno” sono aggiunte le seguenti: “tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di cui all’articolo 43,”;
c) al comma 2 dell’articolo 46, le parole “all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 dell’articolo 7”;
d) al comma 3 dell’articolo 49, primo periodo, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
e) al comma 2 dell’articolo 61, le parole “di pubblica sicurezza” sono sostituite con le seguenti: “per altri motivi di pubblico interesse”;
f) al comma 13 dell’articolo 67, le parole “salvo che si tratti di aree a ciò espressamente destinate” sono sostituite con le seguenti: “salvo le esigenze delle Forze di polizia, per lo svolgimento dei servizi di istituto”;
g) l’articolo 76 è così modificato:
1) al comma 2 dopo le parole “è presentata al SUAP la SCIA unica” sono aggiunte le seguenti: “o SCIA condizionata”;
2) al comma 3 le parole “del certificato di prevenzione incendi” sono sostituite con le seguenti: “dell’attività”;
3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati.”
h) l’articolo 77 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole “è presentata al SUAP la SCIA unica” sono aggiunte le seguenti: “o SCIA condizionata”;
2) al comma 3, le parole “del certificato di prevenzione incendi” sono sostituite con le seguenti: “dell’attività”;
3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati.”;
i) alla fine del comma 1, dell’articolo 91, sono aggiunte le seguenti parole: “e nel rispetto delle normative di prevenzione incendi”;
l) al comma 2 dell’articolo 113, le parole: “e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale” sono soppresse.
per info clicca quiclicca qui