“Risultano perciò privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale”. Lo specifica, in una nota, il ministero del Lavoro. Il dl, sottolinea il dicastero guidato da Nunzia Catalfo, dispone infatti che ‘i datori di lavoro che, nellanno 2020, sospendono o riducono lattività lavorativa per eventi riconducibili allemergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. “È di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il decreto Rilancio), riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere ad Inps lanticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dellarticolo 22-quater del dl 18/2020”, conclude la nota.