Ha compiuto ieri trent’anni la legge sulla “disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”, legge n. 1 del 2 gennaio 1991. A ricordare il ‘compleanno’ della cosiddetta legge Sim e a sottolinearne la portata anche in vista del Cmu, Capital market Union europeo, è il commissario Consob, Carmine Di Noia. In un intervento pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore.
Una legge, sottolinea, che “rivoluzionò le regole per intermediari di Borsa e funzionamento dei mercati”. “La legge Sim rappresenta il ponte ideale tra le altre due riforme strutturali del mercato borsistico italiano: la legge 216 del 1974, la cosiddetta Miniriforma delle Società con cui, tra l’altro, venne anche creata la Consob (il cui assetto istituzionale ha assunto poi definitiva sistemazione con la legge 281/1985) e il Testo Unico della Finanza del 1998. Il cui schema fu predisposto dalla Commissione, istituita presso il Ministero del Tesoro, presieduta da Mario Draghi, allora Direttore generale”, scrive Di Noia. “L’originario disegno di legge, il ddl Amato del marzo 1988. Si occupava esclusivamente della ‘Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa’. In sostanza la trasformazione degli agenti di cambio in persone giuridiche (le Sim appunto) e delle Commissionarie di Borsa (all’epoca autorizzate solo ad accedere agli antirecinti delle grida di Borsa) sempre in Sim.
Due elementi trasformarono il ddl nella riforma complessiva del mercato: la presentazione della proposta di direttiva europea sui servizi di investimento (dicembre 1988) e la forte riduzione della liquidità sulla Borsa di Milano ad opera del Seaq International. Il listino londinese dove si iniziarono a negoziare titoli di altri Paesi europei. La legge Sim introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento intermediari polifunzionali specializzati, diversi dalle banche. Abilitati non solo alle negoziazioni di Borsa (fino ad allora attività riservata agli agenti di cambio). Ma anche all’intero range delle altre attività di intermediazione mobiliare: negoziazione per conto proprio o di terzi, collocamento e distribuzione di valori mobiliari. Con o senza preventiva sottoscrizione, gestione, raccolta ordini, consulenza, sollecitazione fuori sede”.