blocco stipendi pensioni
“Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dellesecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento allAgente della riscossione fino alla copertura del debito)”. Lo si legge nelle Faq dell’Agenzia delle Entrate sulle misure del dl Sostegni.
“Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 – si legge – anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dellart. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”.