“Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non puo’ superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
E’ quanto si legge nella bozza del decreto Recovery in entrata al consiglio dei ministri. Inoltre, si legge, “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.