A causa della sovrapposizione di regolamenti, decreti e ordinanze, gli obblighi posti a carico delle strutture turistico ricettive in materia di Certificazione Verde Covid-19 possono risultare talvolta poco chiari. Federalberghi ha pertanto ritenuto utile fornire alcune risposte alle domande più frequenti pervenute ai suoi uffici. Inoltre, invita, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti, di rivolgersi a una delle associazioni territoriali degli albergatori aderenti a Federalberghi. Le Faq sono realizzate nel quadro del protocollo “Accoglienza sicura”, ed elencano 20 diversi quesiti. Di seguito alcune delle principali domande/risposte.
I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?
No. I gestori delle strutture ricettive non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, e non sono legittimati a controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.
I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green pass?
No. Il comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi Covid-19 possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno in strutture ricettive.
Gli ospiti delle strutture ricettive possono accedere ai servizi di ristorazione al chiuso anche se non hanno il green pass?
Sì. La cabina di regia ha confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive non hanno necessità della certificazione verde per il consumo al tavolo al chiuso. Il green pass è invece richiesto per le persone non alloggiate.
Gli ospiti dell’albergo possono accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non hanno una certificazione verde Covid-19?
Sì. I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde.
Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale deve verificare il possesso del green pass di ogni partecipante?
Sì. Il comma 2 dell’articolo 8 bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede la necessità di certificazione verde Covid-19 per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.
L’obbligo di controllare il green pass si applica anche alle attività congressuali?
Sì. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce l’obbligo del green pass per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi.
L’obbligo di controllare il green pass si applica anche ai centri benessere interni alle strutture ricettive aperti solo agli alloggiati?
Sì. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce espressamente l’obbligo del green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le attività si svolgono all’aperto, il green pass non è necessario.
L’obbligo di controllare il green pass si applica anche ai centri estetici delle strutture ricettive?
No. Per i servizi alla persona non è richiesto il green pass.
I bambini sono obbligati ad avere il green pass per accedere alle aree precluse a chi è privo di green pass?
No. L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura ricettiva che non verifica il possesso del green pass dei partecipanti a una festa nelle proprie sale?
In caso di violazione delle disposizioni relative al green pass è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.
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