Con due provvedimenti separati, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo (articolo 36-bis del Dl 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 69/2021) e quello del tessile, della moda e degli accessori (articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Sono state indicate modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni. Va ricordato che il bonus rimanenze moda non è però ancora attivabile, in quanto si attende il via libera della Commissione Ue: intanto è pronto il modello. Teatri: le domande possono essere inviate esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni da giovedì 14 ottobre al 15 novembre 2021. A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (in tal caso vengono indicate le motivazioni). Il bonus è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021. Moda: l’agevolazione in questo secondo caso serve a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale «incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino» al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. Anche in questo caso, la comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.
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