Sedici articoli per fornire “risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi aziendali”. Il protocollo sul lavoro agile firmato dalle parti sociali al ministero del Lavoro da’ “delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali”. I punti centrali sono il diritto alla disconnessione, l’organizzazione del lavoro senza un preciso orario, i diritti sindacali da remoto, gli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, le garanzie di sicurezza, la parita’ di trattamento salariale, la parita’ tra i generi, la formazione anche in presenza. Ma anche incentivi pubblici e misure di semplificazione.
I punti dell’intesa
Art.1 – Principi generali: l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed e’ subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’eventuale rifiuto del lavoratore dello Smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ne’ rileva sul piano disciplinare. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina.
Art.2 – Accordo individale: l’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale che deve prevedere la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalita’ di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’attivita’ formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalita’ di esercizio dei diritti sindacali.
Art. 3 – Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione: assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonche’ nel rispetto dell’organizzazione delle attivita’ assegnate dal responsabile. La prestazione di lavoro in modalita’ agile puo’ essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione. Salvo esplicita previsione dei contratti, durante il lavoro agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. In caso di malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc., il lavoratore puo’ disattivare i propri dispositivi di connessione.
Art. 4 – Luogo di lavoro: il lavoratore e’ libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalita’ agile purche’ lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Art. 5 – Strumenti di lavoro: il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese. Art. 6 – Salute e sicurezza sul lavoro: al lavoratrre si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei.
Art. 7 – Infortuni e malattie professionali: il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali
Art. 8 – Diritti sindacali : lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ agile non modifica il sistema dei diritti e delle liberta’ sindacali individuali e collettive. Le Parti sociali si impegnano a individuare le modalita’ di fruizione di tali diritti, quali, per esempio, l’esercizio da remoto.
Art. 9 – Parita’ di trattamento e pari opportunita’: ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunita’ rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunita’ di specializzazione e progressione della propria professionalita’, nonche’ alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralita’.
Art. 13 Formazione e informazione: al lavoratore vanno garantire percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione puo’ costituire per i lavoratori in modalita’ agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.
Art. 14 – Osservatorio bilaterale di monitoraggio: le Parti sociali convengono sulla necessita’ di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile.
Art. 15 – Incentivo alla contrattazione collettiva: le Parti sociali concordano sulla necessita’ di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello. Le parti sociali chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale.
Art. 16 – Disposizioni finali: le Parti si impegnano a favorire il rispetto delle linee di indirizzo anche da parte delle rispettive organizzazioni di categoria e articolazioni a livello territoriale e/o aziendale.Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti.