Una buona notizia per le imprese del Sud è contenuta nella Circolare numero 33 emanata dal Ministero Economia e Finanze, che in data 31 dicembre 2021 ha fornito specifici chiarimenti in merito alla “trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR- circolare 21 del 14 ottobre 2021”, confermando la possibilità di “cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”. Le imprese, quindi, potranno giovare di agevolazioni previste nel PNRR e di altri aiuti derivanti da fonti di finanziamento statali, “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/ investimento. Della questione si era interessata anche CNA Trapani, che- in una lunga nota portata all’attenzione nazionale in collaborazione con il Segretario CNA Sicilia Piero Giglione – aveva espresso grande preoccupazione in merito ad un eventuale divieto di cumulabilità delle agevolazioni, specie per le aziende che avevano già programmato investimenti importanti. “Dopo una serie di circolari che mettevano in dubbio la cumulabilità del credito d’imposta con Industria 4.0, Bonus Sud e Sabatini, abbiamo ottenuto le risposte che cercavamo”, così Giovanni Marchese, Vice Presidente di Cna Trapani. “Nella Circolare- continua- la Ragioneria dello Stato specifica anche che il concetto di cumulabilità vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. Nello specifico, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta, fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento, esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”. Marchese sottolinea anche un esempio pratico contenuto nella Circolare del 31 dicembre 2021. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto ‘doppio finanziamento’, e di cui invece è fatto sempre divieto”.