Una volta che il Pnrr di un Paese membro è stato approvato dal Consiglio Ue “solo in casi eccezionali il Paese in questione può chiedere una revisione del Piano, in linea con l’art 21” del Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. E’ quanto sottolinea all’ANSA un portavoce della Commissione Ue in merito all’eventualità che l’Italia possa modificare il suo Pnrr. “Lo Stato deve dimostrare che non può più attuare il Piano o parte di esso a causa di circostanze oggettive”. La richiesta fa scattare “una rigorosa valutazione, caso per caso, da parte della Commissione e assieme al Paese interessato”, si aggiunge.
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