Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio scorso è stato pubblicato il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 110 post di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia di Stato.
I posti a concorso sono così ripartiti:
a) profilo professionale infermiere: 96 posti;
b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: 4 posti;
c) profilo professionale della riabilitazione motoria: 5 posti;
d) profilo professionale di neurofisiopatologia: 1 posto;
e) profilo professionale di radiologia medica: 1 posto;
f) profilo professionale di audiometria: 1 posto;
g) profilo professionale di laboratorio analisi: 2 posti.
I seguenti posti sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti:
a) profilo professionale infermiere: 16 posti;
b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: 1 posto;
c) profilo professionale della riabilitazione motoria: 1 posto.
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;
e) possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;
f) possesso della laurea, conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti):
1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) – professione sanitaria «infermiere»;
2) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT-4) – professione sanitaria «tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro»;
3) profilo riabilitazione motoria: professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT-2) – professione sanitaria «fisioterapista»;
4) profilo neurofisiopatologia: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) – professione sanitaria «tecnico di neurofisiopatologia»;
5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) – professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»;
6) profilo audiometria: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) – professione sanitaria «tecnico audiometrista»;
7) profilo laboratorio analisi: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) – professione sanitaria «tecnico di laboratorio biomedico»;
g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione pertinente al profilo professionale prescelto, eccetto i candidati con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta al termine delle procedure di equivalenza di cui all’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
h) iscrizione all’albo professionale pertinente al profilo professionale prescelto.
2. Il possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), non è richiesto ai candidati iscritti al relativo albo professionale in base a titoli e abilitazioni previsti dalla normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di studio.
3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente previsti per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera f), accedono al concorso anche i candidati in possesso di laurea magistrale conseguita negli ambiti professionali rispettivamente corrispondenti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti).
4. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del medesimo decreto.
6. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del possesso dell’iscrizione all’albo professionale previsto dal comma 1, lettera h), che può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
7. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (Ag.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal comune di residenza.
Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il profilo professionale per il quale concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del bando, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’Ufficio o Reparto in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del presente bando;
l) il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall’art. 3 del presente bando, con l’indicazione dell’Università o dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni indicate in proposito dalla procedura on-line;
m) il possesso della pertinente abilitazione professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g);
n) l’iscrizione all’albo professionale della pertinente professione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera h). I candidati interessati potranno partecipare al concorso, con riserva, dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione all’albo professionale di riferimento, da conseguire entro l’inizio del prescritto corso di formazione;
o) se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
p) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
q) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
r) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
s) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.
Scadenza del concorso: 20 marzo 2022