Con Provvedimento n 99410 del 2 marzo le Dogane, relativamente agli scambi con le zone di crisi Russia-Ucraina, per permettere il corretto svolgimento delle operazioni doganali negli scambi consentiti ed evitare quelle sottoposte a divieti, forniscono informazioni, suddivise per Paesi destinatari delle misure e corredate delle necessarie indicazioni applicative, relative ai regolamenti emanati sul tema. Il documento ricorda innanzitutto che le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell’evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio. Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune circostanze derogatorie per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.
Misure restrittive zone delle Oblast di Donetsk e Luhansk (Ucraina): il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, a seguito del riconoscimento delle predette aree dell’Ucraina come non controllate dal governo ucraino e all’invio di forze armate russe in tali zone.
Misure restrittive nei confronti della Russia: il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 49 del 25 febbraio 2022 che modifica il Reg. UE 833/2014, ha istituito, a decorrere dal 26 febbraio 2022, misure restrittive all’esportazione in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
In particolare, il predetto Regolamento vieta, tra l’altro, l’esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, nello specifico, oltre a quelle di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2014/833, anche le seguenti:
a) beni e tecnologie a duplice uso (All. I Reg. (UE) 2021/821) – come disposto dall’art. 1 p. 2) e p. 4);
b) beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 3);
c) beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (All. X Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6);
d) beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati (All. XI Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6). Per il suddetto divieto sono previste delle deroghe applicabili a tutte le precedenti categorie di beni nonché alcune esenzioni specifiche destinate solo a talune delle suddette.
Restando libere le operazioni aventi a oggetto merci non rientranti negli elenchi suddetti e quelle eseguite previa autorizzazione della autorità competenti per merci legate a contratti assunti prima del 23 febbraio 2022 o per limitati scopi consentiti. Le Dogane nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni descritte nel provvedimento, specificano che la mancata applicazione dei regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato. Infine nel documento del 2 marzo, cui si rimanda per il dettaglio, le Dogane specificano i codici Taric da utilizzare e di consultare puntualmente la banca dati che verrà aggiornata man, mano con l’evolversi della crisi Russia-Ucraina.
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