Scatta dal 1° maggio la stretta sulla temperatura di condizionatori e riscaldamenti degli edifici pubblici. Un’importante risposta sul piano del risparmio dei consumi di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. Il decreto “bollette” (approvato definitivamente il 21 aprile) stabilisce che fino al 31 marzo 2023 i condizionatori non potranno portare gli edifici a misurare una temperatura minore di 27 gradi centigradi, con un margine di tolleranza di 2 gradi, per cui il minimo fissato è di 25 gradi. In inverno, invece, la temperatura non potrà salire oltre i 19 gradi, ma anche in questo caso sono previsti 2 gradi di tolleranza, quindi 21 gradi. Dal piano con il quale il Governo punta a limitare i consumi e in prospettiva a ridurre la dipendenza dal gas russo in attesa di alternative, restano esclusi – oltre a tutti gli edifici privati – gli ospedali, le cliniche e le case di cura, oltre alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. L’esclusione riguarda solo le zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Le autorità comunali possono concedere deroghe per piscine e saune, sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali ( ma solo se non ospitate in stabili condominiali). Scelte che devono essere motivate da esigenze legate alla specifica destinazione d’uso degli edifici. Uno studio Enea (ma risalente al 2009) indicava su un totale di edifici pubblici di 13.581 unità censite (superficie complessiva di 28,4 milioni di metri quadrati), un consumo di energia termica di 14,5 Mio MWh. Valori riferiti per 2/3 al condizionamento di edifici scolastici e per 1/3 a uffici e caserme. La spesa complessiva era di 1.800 milioni di euro annui. Per gli edifici privati restano validi i valori fissati nel 2013: per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve essere minore di 26 gradi centigradi con una tolleranza di 2 gradi, quindi 24 gradi. Per il riscaldamento invernale la temperatura non deve superare i 18 gradi centigradi con un tolleranza di due gradi (quindi 20°) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali; 20 gradi centigradi, più due di tolleranza (quindi 22°) per tutti gli altri edifici.
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