A partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. E’ quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le modalità di presentazione delle domande della misura, resa operativa dal ministro Giancarlo Giorgetti, che mette a disposizione 5 milioni di euro. Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
L’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 20.
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
– essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
– essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
– avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
– beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
– beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
– essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
– essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
– essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
– essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
– essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
– essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998. Con decreto direttoriale 2 maggio 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo. Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022 all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it
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