Se lo smart working diventasse strutturale, sarebbe una vera e propria rivoluzione nel modo di vivere il lavoro e la città, che coinvolgerebbe 6,2 milioni di lavoratori e ‘cancellerebbe’ dalle strade 4,9 milioni di passeggeri di mezzi privati o pubblici al giorno. Una rivoluzione però da gestire, perché avrebbe un impatto profondo ma asimmetrico sulle imprese. La riduzione di personale in presenza può portare un sensibile risparmio per le imprese, dai costi sostenuti per l’acquisto e gli affitti dei locali a quelli del consumo di energia elettrica e gas, di trasporto e spostamento e tutto l’insieme dei costi indiretti. Secondo le stime di Confesercenti, uno scenario di lavoro da remoto strutturale potrebbe generare un risparmio per il sistema imprenditoriale di circa 12,5 miliardi di euro l’anno. Pesanti però come detto i cali di fatturato (-25 miliardi), soprattutto per le imprese di alcuni settori, come turismo, ristorazione e trasporti, soprattutto nelle grandi città. A crescere invece (+4,3 miliardi) il fatturato nel commercio alimentare. Nel complesso, si quantifica una perdita netta per il sistema delle imprese di -8,2 miliardi di euro di fatturato. Il quadro descritto potrebbe avere un impatto negativo, con la chiusura di quasi 21mila attività e la perdita di oltre 93mila occupati, in particolare nei pubblici esercizi e nella ricettività. Sono questi i dati principali e le stime del dossier Confesercenti “Cambia il lavoro, cambiano le città”, incentrato sugli effetti dello smart working su imprese, famiglie e società.
Con il via libera definitivo al Dl Riaperture, provvedimento che doveva essere convertito in legge entro il 23 maggio, la possibilità dello smart working per i genitori di figli minori di 14 anni e per i fragili viene confermata e prorogata (nel primo caso fino al 31 luglio 2022, nel caso dei soggetti fragili fino al 30 giugno). Per i fragili con patologie specifiche individuate dal Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, si proroga al 30 giugno 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (o nel caso l’altro genitore sia senza lavoro), e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, inoltre, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. In tal caso, la legge proroga al 31 agosto 2022 per i datori di lavoro del settore privato il Regime semplificato di attivazione del lavoro agile, senza necessità di accordo individuale con il lavoratore e con comunicazione semplificata.
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