Con la circolare n. 7 del 31 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento cruciale per chi sta entrando nel mondo del lavoro o è in fase di transizione occupazionale.
Il documento specifica con precisione l’età minima per rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e sottoscrivere il Patto di Servizio, due passaggi fondamentali per l’accesso ai servizi offerti dai Centri per l’Impiego, inclusi NASpI e DIS-COLL. Scopriamo i dettagli.
La DID è la dichiarazione con cui un individuo si rende disponibile per un’attività lavorativa e per partecipare a misure di politica attiva. Senza questa dichiarazione, non è possibile ottenere lo status di disoccupato e, di conseguenza, non si ha diritto a ricevere indennità come la NASpI.
Durante la richiesta di NASpI o DIS-COLL, la DID è considerata automaticamente compilata. In alternativa, può essere rilasciata direttamente presso il Centro per l’Impiego.
La circolare conferma che la DID può essere rilasciata solo dopo aver compiuto 16 anni. Questo requisito è legato all’obbligo scolastico, che termina proprio a 16 anni secondo la legge n. 296/2006.
Lo stesso limite si applica alla stipula del Patto di Servizio. Chi ha meno di 16 anni non può essere considerato legalmente disoccupato e non può accedere a prestazioni come NASpI o DIS-COLL.
In Italia, si può iniziare a lavorare a partire dai 16 anni, subito dopo aver completato l’obbligo scolastico. Tuttavia, esiste la possibilità di iniziare già a 15 anni tramite un contratto di apprendistato di primo livello, che combina studio e lavoro simultaneamente.
Questo tipo di apprendistato è ampiamente utilizzato nei percorsi di formazione professionale per aiutare i giovani a conseguire una qualifica o un diploma.
🔗 Per ulteriori dettagli, visita la guida: A che età si può iniziare a lavorare in Italia
Esiste un’eccezione significativa alla regola generale. Secondo la circolare, i Centri per l’Impiego possono supportare giovani di 15 anni solo se coinvolti in percorsi di istruzione e formazione che prevedono un contratto di apprendistato di primo livello, come previsto dall’articolo 43 del d.lgs. 81/2015.
Questa opportunità è limitata all’orientamento e all’accompagnamento formativo e non dà diritto a prestazioni di disoccupazione, ma mira a fornire supporto personalizzato ai giovani in difficoltà scolastica.
Questo tipo di misura è progettato per sostenere iniziative come il Programma GOL e il rafforzamento del sistema duale, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), integrando scuola e lavoro in un unico percorso.
📌 Esempio pratico:
Supponiamo che Matteo, 15 anni, abbia abbandonato la scuola tradizionale per seguire un corso regionale con un contratto di apprendistato di primo livello per diventare elettricista. In questo caso, il Centro per l’Impiego può seguirlo nel suo percorso formativo e professionale, ma non può attivare per lui la NASpI, dato che è necessario aver compiuto almeno 16 anni.
Secondo il messaggio INPS n. 750/2024, senza la DID non è possibile ottenere NASpI o DIS-COLL.
Poiché la DID non può essere compilata prima dei 16 anni, i minori di tale età non possono accedere a prestazioni di disoccupazione, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.
La DID e il Patto di Servizio possono essere sottoscritti solo a partire dai 16 anni. Prima di questa età, non si ha diritto alle indennità di disoccupazione come NASpI e DIS-COLL.
Se sei interessato a leggere la circolare n. 7 del 31 marzo 2025, puoi scaricarla direttamente dal sito ufficiale del Ministero del Lavoro. Continua a seguire Lavoro e Diritti per rimanere sempre aggiornato su novità e chiarimenti normativi nel mondo del lavoro.