(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1)
1. La legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è così modificata:
a) alla fine del comma 3 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “Si applicano, altresì, alle cooperative di comunità aventi sede fuori del territorio regionale se queste soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo regionale previsto all’articolo 5.”;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)
1. L’atto costitutivo della cooperativa di comunità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2521 del codice civile, indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell’articolo 2514 del codice civile e specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
2. Le cooperative di comunità, a pena di cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 5, devono, in ogni caso, svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.
3. Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo quanto previsto all’articolo 2545 del codice civile.”;
c) l’articolo 4 è così modificato:
1) alla lettera a), del comma 1 dopo le parole “persone fisiche” sono inserite le seguenti: “, incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento,”;
2) al comma 2 le parole “previsto dalla presente legge le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche sociali soggetti privi di specifici requisiti di onorabilità.” sono sostituite dalle seguenti “le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.”;
d) l’articolo 6 è così modificato:
1) al comma 1 le parole “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 112 del 2017 nonché quelle” sono soppresse.
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