Costa e Morassut su sentenza Tar chiusura nastri trasportatori
“La mancata chiusura della quota residuale dei nastri trasportatori non comporta alcun pregiudizio per l’attivita’ produttiva di Arcelor Mittal. Lo scrivono i giudici del Tar nella ordinanza che ieri sera ha rigettato la domanda di sospensione, da parte di AMI, del relativo decreto ministeriale”. A sottolinearlo e’ il ministero dell’Ambiente in una nota facendo riferimento alla sentenza pubblicata ieri sul ricorso dell’azienda dello stabilimento di Taranto.
“Nessun rischio, quindi – si sottolinea nella nota del ministero – ma la necessita’ di porre fine ai termini prescrittivi che nascono da lontano, con i decreti del 2014, poi reiterati nel 2016 e 2017, quindi piu’ volte reiterati. Nel settembre 2020, sono state definite le nuove scadenze prescritte dal ministero, con ulteriori azioni cautelative per l’ambiente e la salute, da porre in essere”. “La difficile situazione di Taranto e la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei tarantini impone rigore nella determinazione delle proroghe prescrittive e nelle azioni da porre in essere.
In particolare, le prescrizioni di cui si parla riguardano una percentuale davvero residua, meno del 3%, della copertura dei nastri. Sicuramente l’azienda, che tanto ha investito, potra’ affrontare anche queste scadenze”, spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Dal canto suo il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut richiama alla “massima attenzione al rispetto degli adempimenti stabiliti in intese ed atti unanimemente concordati e finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali e alla modernizzazione degli impianti nella direzione del risanamento ambientale e della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.
Nel caso specifico Arcelor Mittal puo’ e deve facilmente e rapidamente ottemperare alle prescrizioni stabilite sui nastri senza rischi per le produzioni”. In particolare il Tar e’ interventuto sul decreto con cui il ministro dell’Ambiente non ha acconsentito alla proroga dei termini delle prescrizioni relative ai due nastri trasportatori, in piano e in quota, per cause di forza maggiore non addebitabili ad AMI, confermando l’obbligo della societa’ di rispettare le scadenze.