Il Combustibile Solido Secondario di alta qualità costituisce a pieno titolo un “prodotto” che ha cessato di essere rifiuto e rappresenta un elemento non solo legittimo, ma addirittura strategico per l’applicazione della gerarchia europea dei rifiuti, assicurando in sicurezza la corretta gestione di rifiuti non riciclabili. A.I.R.E.C., l’Associazione aderente a Cisambiente Confindustria che raggruppa le più importanti imprese private produttrici di Combustibili Solidi Secondari e di CSS-Combustibile (CSS-C EoW), accoglie con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 pubblicata il 26/07/2021 che ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili. Rifiuti ed Economia Circolare: il Consiglio di Stato legittima il D.M n. 22/2013. La sentenza del Consiglio di Stato, nel recepire le argomentazioni del MATTM (ora MiTE) a difesa dei contenuti del DM, pone l’accento su spunti di riflessione che vale la pena evidenziare: viene affermato chiaramente che “l’impiego del CSS-Combustibile conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l’utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di recupero di materia. Il decreto impugnato si inserisce quindi pienamente nell’ambito delle politiche europee di “circular economy””; si riconosce che l’utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari in cementifici è riconosciuto da “una decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, n. 163) come una Migliore Tecnica Disponibile (MTD o Best Available Technique – BAT)”;
viene richiamato quanto indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione sul principio di precauzione dove, tra i principi generali di una buona gestione dei rischi, sulla base dei quali vengono legittimamente adottate misure precauzionali, è posta “al primo posto la “proporzionalità”, quindi la “non discriminazione”, la “coerenza”, l’“esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’azione o dalla mancata azione” e l’“esame dell’evoluzione scientifica”.
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