L’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) consiste nell’indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati e fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno.
L’Asdi è regolata dal dlgs 22/2015, spetta a lavoratori che dopo aver usufruito per intero della NASpI si trovino ancora in stato di disoccupazione, abbiano un ISEE non superiore ai 5mila euro, e appartengano a una delle seguenti categorie:
L’assegno è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene pagata per sei mesi dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Si può presentare domanda all’INPS usufruendo dei servizi INPS online entro 30 giorni dal termine di fruizione della NASpI.
L’Asdi prevede la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l’impiego, l’importo dell’assegno viene decurtato in caso di mancata presentazione del percettore Asdi, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni dei Centri per l’Impiego competente o di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento. In questi casi, il taglio dell’assegno è pari a un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
Se invece l’importo dell’assegno è ridotto per nuova occupazione (con reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale), o avvio di un’attività autonoma, l’indennità Asdi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50114#h3heading1.