Il Bonus idrico (detto anche Bonus bagno o Bonus rubinetti) di mille euro di rimborso per le spese relative alla sostituzione di rubinetti e sanitari con modelli a risparmio idrico, fatte nel corso del 2021, sarà richiedibile a partire da gennaio 2022. Dopo quasi un anno di annunci, finalmente si conosce quando si potrà iniziare a inoltrare le domande. Certo, come spesso accade in Italia, il bonus è riferito all’anno in corso, ma il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in ottobre, così come le Faq aggiornate, con tutti i chiarimenti su quali interventi e prodotti (sanitari, rubinetti e soffioni doccia) danno diritto all’agevolazione e quali no. Molti acquirenti, dunque, hanno scoperto a spesa avvenuta che il nuovo vaso sanitario installato o la nuova colonna doccia non hanno i requisiti di risparmio idrico richiesti dal Ministero della Transizione ecologica. In questi casi non c’è nulla da fare, il bonus non è richiedibile. Per chi invece ha installato sanitari e rubinetti “green” o per chi deve ancora fare l’acquisto (e ha tempo ancora poco più di un mese), vediamo nelle schede seguenti quali sono le regole stabilite dal MiTE, che ha anche reso disponibile sul portale del ministero il modello con cui l’esercente che non emette fattura elettronica certifica le spese e le modalità di pagamento. Il Bonus idrico è nato con il fine di perseguire il risparmio delle risorse idriche e per questo il «Fondo per il risparmio di risorse idriche» ha avuto una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. Ogni beneficiario potrà richiedere un rimborso delle spese effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per un massimo di mille euro. Le spese valide per fare la richiesta devono essere tutte relative a interventi di efficientamento idrico. Possono beneficiare del Bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà, reale o di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari oggetto di interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Nel caso la casa sia cointestata, alla richiesta occorre allegare la dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. Il Bonus può essere chiesto per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento dell’abitazione.
Per beneficiare del Bonus le spese devono riferirsi a:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Nelle spese ammesse rientra anche l’Iva, come compare da fattura o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma. Validi anche gli acquisti fatti online, purché si possa presentare una fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore (accompagnato da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, e che deve essere trasmesso tramite la piattaforma) e sui quali siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell’installazione, ovvero di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso con la presentazione della domanda di erogazione del bonus idrico.
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