La prossima settimana entra nel vivo il confronto governo-parti sociali sul lavoro agile post emergenziale nel privato (per la Pa ci sono apposite linee guida). Fino al 31 dicembre sono in vigore le regole emergenziali. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, punta a un protocollo condiviso, con sindacati e imprese, che fissi un quadro di riferimento per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, nel rispetto della normativa del 2017, e della contrattazione. La bozza di protocollo su cui governo e parti sociali stanno lavorando prevede una serie di punti fermi: dall’accordo individuale per aderire al lavoro agile al ruolo, come detto, importante della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Ma vediamo le nuove regole allo studio. In base alla bozza di protocollo, l’adesione allo smart working è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fra impresa e lavoratore, fermo restando il diritto di recesso. L’accordo individuale dovrà indicare, tra l’altro, la durata dell’intesa, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, i luoghi eventualmente esclusi (dove cioè non si può svolgere la prestazione in smart working), le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, i tempi di riposo e la garanzia del diritto alla c.d. disconnessione. La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
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