Iniziative e manifestazioni a sostegno del turismo: cambiano le modalità di trasmissione delle istanze. Il ministero del Turismo comunica che, in riferimento al DM 26 giugno 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2019) che prevede “Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174” sono state modificate le modalità di trasmissione delle istanze.
I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 comma 1 del suddetto decreto (vale a dire
a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni;
b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell’attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;
c) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell’art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174)
devono inviare le domande entro il consueto termine del 30 gennaio, come previsto dall’art. 2.
Le domande, corredate della documentazione previste dall’art. 3 del decreto, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo pec: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it con, nell’oggetto, la dicitura “DM 26 giugno 2019. Domanda di contributo ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174”.
Scarica il testo completo del DM 26 giugno 2019.