Il Mise, Ministero per lo Sviluppo economico, ha pubblicato un bando per supportare le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire la propria attività. Per accedere al Fondo, le imprese devono trovarsi in uno stato stato di temporanea difficoltà finanziaria, vale a dire con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:
• versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
• presentano prospettive di ripresa dell’attività
• hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale
• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
• non sono destinatarie di una sanzione interdittiva
Sono escluse le imprese che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
Tipologia di interventi ammissibili
Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.
Il predetto piano di rilancio deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:
a) la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
b) la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da COVID-19, alle debolezze dell’impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;
c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
d) i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.
Entità e forma dell’agevolazione
Le risorse sono pari a euro 400.000.000,00.
I finanziamenti sono regolati alle seguenti condizioni:
a) hanno durata massima di cinque anni;
b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021;
c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria non superiore, alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti base per il quarto e quinto anno.
L’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di trenta milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all’intero gruppo.
Scadenza
L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.
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