Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio scorso è stato pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023.
I posti disponibili sono così ripartiti:
a) 1.133 sono destinati al contingente ordinario di cui:
1) 14 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) 42 sono destinati al contingente di mare di cui:
1) 7 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) 35 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
Dei trentacinque posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione «tecnico di macchine», 8 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
h) valutazione dei titoli.
Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.
Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, peril contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2021/2022.
3. I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1, laddove risultino privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logistico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile al seguente link seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL TITOLO DI STUDIO
Scadenza: 20 marzo 2022