Ai fini della tutela dell’articolo18, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (settimo comma, secondo periodo). Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 125, intervenendo su un altro tassello della legge Fornero, in materia di disciplina dei licenziamenti. L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta”, che precede l’espressione “insussistenza del fatto”, posta alla base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative.
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