di Daniela Mariano
Via libera al decreto Superbonus. Il provvedimento restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione per evitare truffe e furbetti. Confermato il divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Ecco alcune delle soluzioni previste. Viene previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) siano ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto mentre per le banche dal 2025 non è più possibile compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali. La norma, che vale anche per gli istituti finanziari, non tocca invece le persone fisiche. La violazione di questa norma determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, oltre all’applicazione di una sanzione. Si materializza un taglio del bonus ristrutturazioni a partire dal 2028. Da quell’anno e fino al 2033 l’agevolazione non sarà più del 36% ma del 30, questo per mettere al sicuro le casse dello Stato già fortemente in difficoltà non a caso viene anche istituito un fondo ad hoc con una dotazione importante pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi dal 1° aprile 2009, diversi da quelli localizzati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il decreto, inoltre, va a depotenziare le comunicazioni di inizio lavori per il superbonus presentate entro il 16 febbraio 2023, ossia la data individuata dal decreto blocca cessioni di un anno fa (Dl 11/2023). Infine è prevista anche una norma anti-usura. Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali. Le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute. La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. I nuovi obblighi non scattano se banche e intermediari hanno acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni e ciò è attestato con dichiarazione sostitutiva. Va precisato che i prezzi di mercato, per le banche, sono stati superiori alla soglia indicata dalla legge (attualmente siamo all’85% circa).