Ecco le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Nelle linee guida sono sono state integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
- RISTORAZIONE, predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale; negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione; i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; la consumazione a buffet non e’ consentita; al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici.
- ATTIVITA’ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE), privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg; riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato al fine di evitare assembramenti; assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; le attrezzature (come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc.) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare; è da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- STRUTTURE RICETTIVE, l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate; ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo; garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti.
- SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI), l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; in particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola; sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- COMMERCIO AL DETTAGLIO, l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
- COMMERCIO AL DETTAGLIO (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili; uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale; in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO, l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti; per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.
- PISCINE, divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti; redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale; le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessita’ di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione.
- PALESTRE, almeno 2 metri durante l’attività fisica; dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati; gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- MANUTENZIONE DEL VERDE, le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature; allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza; operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione.
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione; l’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilita’ motoria; per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poichè dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
Gazzetta Ufficiale – Allegato 17 CLICCA QUI